di Graziano Dassi
Il 16 febbraio 1998 il Parlamento Europeo emetteva la Direttiva 98/8/CE recepita dal Decreto Legislativo n° 174 dall'Italia il 25 febbraio 2000 in cui, fra l'altro, così si definiva il termine biocida: «I principi attivi e i preparati contenenti uno o più principi attivi, presentati nella forma in cui sono consegnati all'utilizzatore, destinati a distruggere, eliminare, rendere innocui, impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo con mezzi chimici o biologici». Come tutte le definizioni oltre a far chiarezza aprono il grande caos delle interpretazioni, fra le quali potrebbe esserci la domanda: "Il gatto di casa, in quanto mezzo biologico che potenzialmente potrebbe dare la caccia ai topolini, deve essere registrato?".
A parte l'ironia, la direttiva sostituirà la normativa degli attuali Presidi Medico Chirurgici (disinfettanti, preservanti dei materiali, ad esempio legno, topicidi, molluschicidi, insetticidi e acaricidi) aggiungendo la categoria dei repellenti. Questo comporterà qualche problema, ad esempio per i repellenti per i serpenti ma non solo. Gli effetti in questi anni sono stati di far scomparire dal mercato alcuni principi attivi e relative formulazioni. Fra le vittime illustri il Chlrpyrofos e il Chlrpyrofos-methyl (22/08/2008); e dal primo giugno 2010 l'Hydrametilnon, il Propoxur e il Fenitrothion. In buona sostanza nel 2000 c'erano poco meno di 1˙000 principi attivi e alla fine si stima che ne rimarranno 200. Una vera e propria rivoluzione tuttora in atto ed i cui tempi di attuazione si allungano sempre più. In buona sostanza i primi PMC a fregiarsi del termine di biocida saranno i topicidi; entro il 2014, con possibilità di proroga di ulteriori 2 anni.
Certo fra proroghe e difficoltà di interpretazione la biocidi ha creato un clima di incertezza incrementata anche dall'ordinanza del dicembre 2008, modificata nel marzo del 2009, che supera le barriere comunali e regionali coinvolgendo tutti gli "attori" del settore derattizzazione:
L'ordinanza trae la sua motivazione dal «dilagare del fenomeno di uccisione di animali mediante l'utilizzo di esche o bocconi avvelenati sia in ambito urbano che extraurbano, nonché le sempre più frequenti morti tra la fauna selvatica per ingestione di sostanze tossiche abbandonate volontariamente nell'ambiente, con conseguenti rilevanti danni al patrimonio faunistico selvatico e in particolare alle specie in via di estinzione» il che la rende importante e sicuramente condivisibile, peccato che abbia una scadenza (se non vado errato è il 16 gennaio del 2010) per cui non ci resta che sperare in una proroga in attesa di una conferma definitiva.
In ogni caso riporto, ritenendolo esaustivo, quanto Marco Gusti (consulente in Igiene Ambientale) ha detto in occasione del primo Expo meeting del triveneto sulla disinfestazione civile e industriale (dicembre 2009): tutti i derattizzanti dovranno contenere "una sostanza amaricante che li renda sgradevoli ai bambini e agli animali non bersaglio (art. 5 - obbligo dei produttori)", in pratica il denatonio benzoato allo 0,001%. Inoltre le etichette dovranno indicare le seguenti avvertenze:
Le operazioni di derattizzazione eseguite da ditte specializzate devono essere compiute in modo da garantire la sicurezza alle persone e alle altre specie animali.
I trattamenti dovranno essere resi noti tramite avvisi esposti con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo e il cartello dovrà contenere:
Molte delle indicazioni contenute nell'ordinanza coincidono con le corrette pratiche di derattizzazione che le ditte serie attuano, ma che incidendo sui costi le mettevano in difficoltà nei confronti di operatori più "disinvolti" e di clienti poco attenti alla sicurezza. L'ordinanza se attuata permette un confronto "ad armi pari".
Termino riportando alcuni stralci dell'ordinanza in modo integrale rimarcando che molte delle indicazioni ivi contenute sono più o meno esplicitate anche nelle norme sulla Sicurezza. Una cosa è certa: nel caso sia riconfermata è indispensabile la lettura completa del testo per gli adeguamenti d'obbligo.
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1256, e successive modifiche;
Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 21, lettera u);
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189;
Visti gli articoli 544-bis, 544-ter, 440, 638, 650 e 674 del codice penale;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modifiche;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 392, del 6 ottobre 1998;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;
Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante «Delega delle attribuzioni del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini», registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27;
tratto da "Igiene & Ambiente"
in "Dimensione Pulito", anno 19, n° 1, gennaio/febbraio 2010
www.dimensionepulito.it