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Esche e bocconi avvelenati

Proroga e modifiche all'ordinanza ministeriale del 18 dicembre 2008:
alcune considerazioni sulle novità introdotte

di Stefano Nerozzi

Un ratto marrone osserva spaventato davanti a sé.

Il 14 gennaio 2010 è stata prorogata e modificata l'ordinanza del 18 dicembre 2008 e 19 marzo 2009, sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati. La stessa è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 33 del 10 febbraio 2010. Tale ordinanza modifica e proroga quella dello scorso anno. Ecco le principali novità.

Il termine di validità della prima ordinanza, 18 dicembre 2008, così come modificata dall'ordinanza del 19 marzo 2009 e dalla presente, è prorogato di ulteriori 24 mesi.

Problematiche sorte a seguito delle modifiche

Con lo scopo di regolamentare l'attività degli operatori professionali e sensibilizzare i tecnici meno accorti all'importanza di una corretta pratica di derattizzazione, il testo dell'ordinanza ministeriale del 14 gennaio 2010 introduce tuttavia nuove problematiche cui le imprese di settore dovranno far fronte al più presto.

In particolare, l'imposizione contenuta nel nuovo comma 5 dell'art. 1 («Al termine delle operazioni il responsabile della ditta specializzata deve provvedere alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate e delle spoglie dei ratti o di altri animali infestanti»), così come indicata nella normativa non può essere applicata poiché in contrasto con la vigente legislazione riguardante la gestione dei rifiuti, la quale impedisce l'asporto ed il trasporto dei rifiuti di terzi ai non autorizzati. Con il D. Lgs. 152/06 è stato costituito l'Albo nazionale gestori ambientali presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Ai sensi del D. Lgs. 152/06 hanno l'obbligo di iscrizione all'Albo le imprese che effettuano l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, imponendo così l'iscrizione anche alle aziende di derattizzazione. Infatti «le spoglie dei ratti o di altri animali infestanti» sono considerati rifiuti prodotti da terzi - certamente non autoprodotti dall'azienda derattizzante - dunque non asportabili né trasportabili dalla stessa. In ogni caso, anche sostenendo la tesi che sia l'azienda di derattizzazione la produttrice del rifiuto, questo sarebbe comunque classificato pericoloso; pertanto vigerà sempre l'obbligo di iscrizione all'Albo succitato.

Ulteriori problematiche emergono con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2010 del Decreto del Ministero dell'ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare del 17 dicembre 2009 «Istituzione del sistema della tracciabilità dei rifiuti». Invero, qualora un'azienda decida di iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, essa andrebbe a dichiarare di svolgere regolare attività di trasporto rifiuti, vedendosi costretta ad utilizzare il Sistri (Sistema di tracciabilità dei rifiuti), che prevede l'installazione di un radio-localizzatore su tutti i mezzi. Considerando che i veicoli impegnati nel settore della derattizzazione si trovano raramente a trasportare spoglie di animali morti, il radio-localizzatore installato indicherebbe un percorso anomalo poiché privo delle regolari tappe agli impianti di smaltimento. Si incorrerebbe quindi in inevitabili accertamenti da parte delle Autorità Competenti, con sanzioni penali in capo all'abbandono di rifiuti, altresì difficilmente dimostrabili.

Alla luce dei conflitti qui evidenziati auspichiamo, quindi, una più attenta revisione dell'ordinanza ministeriale del 14 gennaio 2010 da parte del Ministero, al fine di poter garantire alle aziende operanti nel settore delle derattizzazioni la continuità delle loro attività nel pieno rispetto di tutte le leggi vigenti in materia.

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Ultimo aggiornamento: 06-04-2010